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LEGGE FINANZIARIA 2005 art. 1 comma 480 del 2005 Agevolazioni per le società e le associazioni sportive
LEGGE FINANZIARIA 2005
art. 1 comma 480 del 2005
Agevolazioni per le società e le associazioni sportive
Si fa presente che l ´art. 1, comma 480 della legge Finanziaria 2005 ( Legge 30.12.2004, n. 311, in Gazzetta Ufficiale 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192) ha previsto ulteriori agevolazioni per le società e le associazioni sportive.
In particolare, in virtù di tale legge, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro non sono più soggetti all´imposta sulla pubblicità, con espresso riferimento all´art. 20 del Dlgs. 507/1993.
La nuova disposizione trova applicazione, con decorrenza 1.1.2005, limitatamente al diritto sulle pubbliche affissioni, mentre si ricorda che fino al 31.12.2004 era prevista una riduzione del 50 per cento per gli enti senza scopo di lucro.
Pertanto, l´affissione dei manifesti ai soggetti di cui all´articolo 20 del Dlgs 507/93 (tra cui rientrano associazioni, fondazioni, enti no profit, ecc.). è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
art. 1 comma 480 del 2005
Agevolazioni per le società e le associazioni sportive
Si fa presente che l ´art. 1, comma 480 della legge Finanziaria 2005 ( Legge 30.12.2004, n. 311, in Gazzetta Ufficiale 31.12.2004, n. 306, S.O. n. 192) ha previsto ulteriori agevolazioni per le società e le associazioni sportive.
In particolare, in virtù di tale legge, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro non sono più soggetti all´imposta sulla pubblicità, con espresso riferimento all´art. 20 del Dlgs. 507/1993.
La nuova disposizione trova applicazione, con decorrenza 1.1.2005, limitatamente al diritto sulle pubbliche affissioni, mentre si ricorda che fino al 31.12.2004 era prevista una riduzione del 50 per cento per gli enti senza scopo di lucro.
Pertanto, l´affissione dei manifesti ai soggetti di cui all´articolo 20 del Dlgs 507/93 (tra cui rientrano associazioni, fondazioni, enti no profit, ecc.). è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.